Diritto alla vita e interruzione della gravidanza

Studio Legale Barletta

 

 

 

 

Ogni essere umano possiede il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica.

 

A fronte di tale diritto, vi è l'obbligo degli essere umani di astenersi dall'attentare alla vita altrui, pena anche l'applicazione di sanzioni penali.

 

La perdita della vita, in ogni caso, è risarcibile.

 

Il diritto alla vita lo si acquista già dal momento del concepimento, vale a dire dal momento in cui il bambino si forma nel ventre materno.

 

Non a caso la legge tutela la vita umana sin dal suo inizio e riconosce diritti allo stesso concepito.

 

Dal momento del concepimento, dunque, il bambino acquista il diritto “a nascere”.

 

Tale diritto è immediatamente opponibile a qualsiasi soggetto diverso dalla madre, tanto che è punito penalmente chiunque causi l'interruzione della gravidanza senza il consenso della madre.

 

Quanto alla madre, invece, essa ha il diritto di interrompere la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento.

 

 

LA VOLONTARIA INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

 

 

Vero è che la legge stabilisce che la gravidanza può essere interrotta entro 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della madre, tenuto conto del suo stato di salute, delle sue condizioni economiche o sociali o familiari, delle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, delle previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

 

Tuttavia la madre non è tenuta a dimostrare l'esistenza di tali presupposti, sicché il suo diritto di interrompere la gravidanza è liberamente esercitabile.

 

Qual'è l'iter per interrompere la gravidanza?

 

Anzitutto la madre deve recarsi in un consultorio pubblico, o in una struttura socio – sanitaria abilitata dalla regione, oppure da un medico di fiducia.

 

A questo punto possono verificarsi 2 casi.

 

Se viene riscontrata l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento di interruzione, il medico (del consultorio pubblico, della struttura abilitata, o di fiducia) rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.

 

Con il certificato, la donna può presentarsi presso una delle strutture autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza e lì effettuare l'intervento.

 

Se invece non viene riscontrata l'urgenza, il medico rilascia copia di un documento che, firmato anche dalla madre, la invita a soprassedere per 7 giorni.

 

Decorsi 7 giorni tuttavia la madre, con la copia del documento, può presentarsi presso una delle strutture autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza e lì effettuare l'intervento.

 

E' anche possibile interrompere la gravidanza dopo 90 giorni dal concepimento, tuttavia questo diritto può essere esercitato dalla madre solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando sono accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomali o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 

 

SUICIDIO, OMICIDIO DEL CONSENZIENTE ED EUTANASIA

 

 

Tornando al diritto alla vita, in caso di suicidio può essere chiesto un risarcimento del danno nei confronti di chi ha determinato il soggetto al suicidio, oppure ne ha rafforzato i propositi suicidi, o ha agevolato in qualunque modo l'esecuzione di tali propositi.

 

Analogamente, può essere chiesto un risarcimento del danno nei confronti di chi ha ucciso una persona con il suo consenso (cosiddetto omicidio del consenziente).

 

Simile all'omicidio del consenziente, ed ugualmente risarcibile, è la perdita della vita a seguito di eutanasia, cioè la morte causata al malato probabilmente o certamente incurabile, al fine di alleviargli le sofferenze.

 

 

RICAPITOLANDO, COSA SI PUO' FARE

 

 

  • Se qualcuno attenta alla vita altrui, è possibile chiedere un risarcimento del danno;

 

  • Se qualcuno causa la perdita della vita altrui, è possibile chiedere un risarcimento del danno;

 

  • Se qualcuno causa illecitamente l'interruzione della gravidanza, è possibile chiedere un risarcimento del danno;

 

  • In caso di gravidanza, la madre può interromperla entro 90 giorni dal concepimento e, nei casi più gravi (grave pericolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna), anche dopo 90 giorni;

 

  • Nel caso in cui qualcuno determini un altro soggetto al suicidio, o ne rafforzi i propositi suicidi, o agevoli l'esecuzione di tali propositi, gli si può chiedere un risarcimento del danno;

 

  • Nel caso in cui qualcuno uccide una persona con il suo consenso (omicidio del consenziente), gli si può chiedere un risarcimento del danno;

 

  • Nel caso in cui qualcuno procuri l'eutanasia, gli si può chiedere un risarcimento del danno.

 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA

 

 

Lo Studio Legale Barletta ha istituito uno sportello di consulenza in materia di diritto alla vita e diritto all'interruzione della gravidanza.

 

Personale qualificato è a disposizione per perseguire civilmente (con una richiesta di risarcimento danni):

 

  • chi attenta alla vita altrui;

 

  • chi causa la perdita della vita altrui;

 

  • chi causa illecitamente l'interruzione della gravidanza;

 

  • chi determini altri al suicidio, o ne rafforzi i propositi suicidi, o agevoli l'esecuzione di tali propositi;

 

  • chi uccide una persona con il suo consenso (omicidio del consenziente);

 

  • chi procura l'eutanasia.

 

E' inoltre a disposizione per:

 

  • illustrare al cliente i diritti del bambino concepito;

 

  • verificare che la gravidanza possa ancora essere interrotta;

 

  • assistere la madre durante il procedimento per interrompere la gravidanza;

 

  • tutelare e difendere la madre nel caso in cui abbia difficoltà a trovare strutture o personale disposto ad interrompere la gravidanza (cosiddetta obiezione di coscienza);

 

  • valutare ipotesi di risarcibilità del danno.

 

In un'ottica interdisciplinare, lo Studio si avvale inoltre della collaborazione con una professionista Psicologa e con una professionista Pedagogista, le quali forniscono consigli e consulenza nei casi di:

 

  • perdita del bambino;
  • interruzione della gravidanza;
  • morte della persona;
  • eutanasia.

 

 

Avv. Francesco Barletta

Studio Legale Barletta

 

 

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