La cittadinanza italiana

Studio Legale Barletta

 

 

 

 

 

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato.

 

La persona in possesso della cittadinanza può esercitare pienamente i diritti civili e politici.

 

 

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

 

 

La cittadinanza italiana si acquista in vari modi:

 

 

 

a) iure sanguinis (cioè se si nasce, o si è adottati, da cittadini italiani)

 

 

 

Sono infatti cittadini italiani tutti i figli nati da cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita.

 

In proposito è sufficiente che sia italiano almeno uno dei genitori.

 

Sono inoltre cittadini italiani gli stranieri adottati da cittadini italiani.

 

Anche qui è sufficiente che sia italiano almeno uno dei genitori adottanti.

 

In questo caso, inoltre, la cittadinanza viene acquistata automaticamente.

 

 

 

b) iure soli (cioè se si nasce sul territorio italiano)

 

 

 

Sono infatti cittadini italiani coloro che nascono in Italia, nel caso in cui i genitori sono ignoti o senza cittadinanza, oppure nel caso in cui il figlio non acquista la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza dei genitori stessi.

 

 

 

c) per iuris communicatio (cioè per trasmissione da un membro della famiglia ad un altro)

 

 

 

Per ottenere la cittadinanza per iuris communicatio, l'interessato deve presentare apposita domanda.

 

Possono presentare domanda:

 

  • il coniuge straniero di cittadino italiano, a patto che dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia per almeno 2 anni;

 

  • il coniuge straniero (residente all'estero) di cittadino italiano, dopo 3 anni dalla data del matrimonio (sempre che non vi sia stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non sia intervenuta separazione legale).

 

 

 

d) per naturalizzazione

 

 

 

Per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, l'interessato deve presentare apposita domanda.

 

Possono presentare domanda:

 

  • lo straniero del quale il padre o la madre (o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado) sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni;

 

  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione;

 

  • lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;

 

  • il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;

 

  • il soggetto senza cittadinanza che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni;

 

  • lo straniero (non cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea) che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni.

 

La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

 

In proposito la cittadinanza può – e non deve – essere concessa.

 

Ciò significa che la decisione viene presa sulla base di una valutazione discrezionale di opportunità.

 

 

DOPPIA CITTADINANZA

 

 

Il cittadino italiano può avere contemporaneamente un'altra cittadinanza (cosiddetta doppia cittadinanza).

 

 

PERDITA DELLA CITTADINANZA

 

 

Nessuno può essere privato della cittadinanza italiana per motivi politici.

 

Perde la cittadinanza il soggetto che ha accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, o da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, oppure che presta servizio militare per uno Stato estero.

 

La perdita della cittadinanza, tuttavia, non è automatica.

 

Infatti il Governo italiano, venuto a conoscenza degli eventi summenzionati, può intimare al cittadino l'abbandono, entro un certo termine, dell'impiego, della carica o del servizio militare.

 

Se il soggetto non ottempera all'invito nel termine fissato, perde la cittadinanza.

 

Perde altresì la cittadinanza il soggetto che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica presso lo Stato estero, od abbia prestato servizio militare per tale Stato estero senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza.

 

Anche qui, la perdita della cittadinanza non è immediata.

 

Essa viene infatti persa al momento della cessazione dello stato di guerra.

 

 

RICAPITOLANDO, COSA SI PUO' FARE

 

 

  • In presenza di determinati requisiti, è possibile chiedere la cittadinanza italiana.

 

  • In caso di illegittimo rifiuto della cittadinanza italiana, è possibile fare ricorso.

 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA

 

 

Lo Studio Legale Barletta ha istituito uno sportello di consulenza in materia di cittadinanza.

 

Personale qualificato è a disposizione per:

 

  • assistere il cliente nei percorsi di acquisto della cittadinanza;

 

  • fare domanda per ottenere la cittadinanza italiana;

 

  • presentare ricorso avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana;

 

  • studiare percorsi di adozione internazionale.

 

In un'ottica interdisciplinare, lo Studio si avvale inoltre della collaborazione con una professionista Psicologa e con una professionista Pedagogista, le quali forniscono consigli e consulenza in materia di adozione internazionale e integrazione di soggetti stranieri.

 

 

Avv. Francesco Barletta

Studio Legale Barletta

 

 

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