L'amministrazione di sostegno

Studio Legale Barletta

 

 

 

 

In presenza di persone con infermità, o menomazione fisica o psichica, impossibilitate a provvedere ai loro interessi, è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno.

 

Scopo dell'amministrazione di sostegno è quello di tutelare tali soggetti contro i rischi di un atto assunto incautamente, il quale può arrecare pregiudizio alla loro persona o al loro patrimonio.

 

L'infermità può essere mentale o fisica.

 

L'infermità mentale ricorre allorquando la persona è affetta da malattia che non gli consente di esprimere la volontà liberamente e consapevolmente.

 

L'infermità fisica e la menomazione fisica, invece, ricorrono quando il soggetto, pur essendo psichicamente capace, non è autonomo nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (es. il soggetto capace psichicamente ma fisicamente disabile).

 

La menomazione psichica, infine, si ha ad esempio nel caso dell'anziano che, pur non essendo malato, veda tuttavia affievolite le proprie facoltà intellettive o la memoria.

 

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche quando:

 

  • l'infermità o la menomazione è temporanea;
  • il soggetto è schiavo del gioco d'azzardo.

 

 

IL PROCEDIMENTO PER OTTENERE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

Per accedere all'amministrazione di sostegno occorre rivolgersi al giudice (cosiddetto giudice tutelare).

 

L'amministrazione di sostegno di regola può essere aperta solo nei confronti della persona maggiore di età.

 

Ciò in quanto il soggetto minore è già tutelato dalla legge.

 

Tuttavia, per evitare che al compimento della maggiore età il soggetto già infermo o menomato, perdendo la tutela prevista per la minore età, rimanga “scoperto” fino al provvedimento del giudice che disponga l'amministrazione di sostegno, è consentito chiedere l'amministrazione di sostegno già nell'ultimo anno della minore età.

 

In questo caso la persona inferma o menomata rimarrà coperta dalla tutela prevista per la minore età fino al compimento del 18° anno; successivamente, invece, sarà automaticamente coperta dalla tutela garantita dall'amministrazione di sostegno.

 

Possono richiedere l'amministrazione di sostegno:

 

  • la persona inferma o menomata;
  • il coniuge della persona inferma o menomata;
  • colui che convive stabilmente con la persona inferma o menomata;
  • i parenti entri il 4° grado;
  • gli affini entro il 2° grado;
  • il tutore;
  • il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

 

Durante il procedimento teso ad ottenere l'amministrazione di sostegno la persona inferma o menomata viene sentita personalmente dal giudice.

 

Ove la persona inferma o menomata non possa muoversi, dovrà essere il giudice a recarsi nel luogo in cui essa si trova.

 

Attraverso l'audizione, la persona inferma o menomata ha la possibilità di formulare richieste, di cui il giudice dovrà tenere conto nel provvedimento con il quale concede l'amministrazione di sostegno.

 

Durante il procedimento il giudice può adottare provvedimenti urgenti al fine di garantire la cura della persona interessata e/o la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

 

I provvedimenti urgenti possono anche tradursi nella nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, in attesa che venga nominato quello definitivo.

 

In questo caso il giudice indica specificatamente gli atti che l'amministratore di sostegno provvisorio è autorizzato a compiere.

 

Il procedimento si conclude con l'emissione di un decreto motivato, il quale dispone l'apertura dell'amministrazione di sostegno a beneficio della persona interessata, con la contestuale nomina dell'amministratore di sostegno.

 

 

CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

Il decreto, il cui deposito determina la decorrenza degli effetti dell'amministrazione, viene annotato dal cancelliere in un apposito registro (cosiddetto registro delle amministrazioni di sostegno) e quindi comunicato entro 10 giorni all'ufficiale di stato civile, affinché sia annotato a margine dell'atto di nascita.

 

Attraverso queste formalità, chiunque è in grado di sapere, consultando il registro o visionando l'atto di nascita, che la persona è sottoposta ad amministrazione di sostegno.

 

Il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, anche d'ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte.

 

Le modifiche o le integrazioni saranno ugualmente annotate nell'apposito registro e comunicate all'ufficiale dello stato civile.

 

 

 

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

 

 

 

 

Come detto, con il decreto il giudice nomina un amministratore di sostegno alla persona inferma o menomata.

 

L'amministratore di sostegno può anche essere designato dalla stessa persona beneficiaria, in un momento in cui si prevede una possibile incapacità futura.

 

In questo caso la designazione va fatta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

 

In mancanza di designazione, oppure nell'ipotesi in cui sussistano gravi motivi, il giudice nominerà amministratore il coniuge dell'interessato (a patto che non sia legalmente separato), oppure colui che conviva stabilmente con l'interessato, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, i parenti entro il 4° grado, ecc. .

 

 

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

Il provvedimento con cui si apre l'amministrazione di sostegno, oltre a contenere la nomina dell'amministratore di sostegno:

 

  1. indica gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto della persona inferma o menomata (questi atti possono essere compiuti solo dall'amministratore di sostegno);
  2. indica gli atti che la persona inferma o menomata può compiere solo con l'assenso dell'amministratore di sostegno (questi atti possono essere compiuti solo congiuntamente dai 2 soggetti);
  3. può disporre la perdita, da parte della persona inferma o menomata, della capacità di fare testamento.

 

Tutti gli atti per i quali il giudice non ha previsto il compimento da parte dell'amministratore di sostegno o il compimento da parte del beneficiario con l'assenso dell'amministratore di sostegno, possono essere compiuti dalla sola persona inferma o menomata.

 

Tra questi rientrano sicuramente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

 

Il giudice, comunque, deve cercare di limitare il meno possibile la capacità della persona inferma o menomata di compiere atti in autonomia.

 

 

GLI ATTI COMPIUTI ILLEGITTIMAMENTE DAL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

Se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno compie un atto per il quale è prevista la sola competenza dell'amministratore di sostegno (vedi precedente punto 1), l'atto è annullabile.

 

Analogamente, se il beneficiario compie da solo un atto per il quale è previsto che vi sia anche l'assenso dell'amministratore di sostegno (vedi precedente punto 2), l'atto è annullabile.

 

 

GLI ATTI COMPIUTI ILLEGITTIMAMENTE DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

 

 

Se l'amministratore di sostegno compie atti in violazione di disposizioni di legge o esorbitanti rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, questi sono annullabili.

 

L'annullamento può essere chiesto dallo stesso amministratore di sostegno, oppure dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa, o dal pubblico ministero.

 

 

RICAPITOLANDO, COSA SI PUO' FARE

 

 

  • Se la persona non può provvedere ai suoi interessi a causa della sua infermità o menomazione fisica o psichica, si può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

 

  • Se la persona soffre di gioco d'azzardo patologico, è possibile chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

 

  • Qualora si preveda una possibile incapacità futura, è possibile designare un amministratore di sostegno.

 

  • Se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno compie un atto per il quale è prevista la sola competenza dell'amministratore di sostegno, si può chiedere l'annullamento dell'atto.

 

  • Se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno compie da solo un atto per il quale è previsto che vi sia anche l'assenso dell'amministratore di sostegno, si può chiedere l'annullamento dell'atto.

 

  • Nel caso in cui l'amministratore di sostegno compie atti in violazione di disposizioni di legge o esorbitanti rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, è possibile chiedere l'annullamento degli atti.

 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA

 

 

Lo Studio Legale Barletta ha istituito uno sportello di consulenza in materia di amministrazione di sostegno.

 

Personale qualificato è a disposizione per:

 

  • valutare la sussistenza dei requisiti per chiedere l'amministrazione di sostegno;

 

  • verificare la legittimazione dei soggetti richiedenti l'amministrazione di sostegno;

 

  • illustrare le varie fasi che portano alla concessione dell'amministrazione di sostegno;

 

  • chiedere l'amministrazione di sostegno;

 

  • chiedere al magistrato l'adozione di provvedimenti urgenti;

 

  • individuare gli atti che devono essere compiuti dal solo amministratore di sostegno, quelli che devono essere compiuti congiuntamente dall'amministratore e dal beneficiario, e quelli che invece possono essere compiuti dal solo beneficiario;

 

  • verificare che il decreto di concessione dell'amministrazione di sostegno sia correttamente depositato e sia annotato nell'apposito registro ed a margine dell'atto di nascita;

 

  • chiedere la modifica o l'integrazione delle decisioni assunte dal giudice tutelare;

 

  • guidare il cliente nella designazione dell'amministratore di sostegno;

 

  • studiare possibili azioni di annullamento avverso gli atti compiuti illegittimamente dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno;

 

  • valutare ipotesi di risarcibilità del danno.

 

In un'ottica interdisciplinare, lo Studio si avvale inoltre della collaborazione con una professionista Psicologa e con una professionista Pedagogista che:

 

  • forniscono consigli e consulenza inerenti i soggetti affetti da infermità o menomazione fisica e psichica;
  • forniscono consigli e consulenza inerenti i soggetti affetti da ludopatìa;
  • avvicinano gradualmente la persona inferma o menomata all'impatto con il procedimento giudiziario;
  • avvicinano gradualmente il soggetto alla possibile incapacità futura;
  • aiutano il soggetto beneficiario ad accettare la limitazione alla sua capacità di compiere atti in autonomia.

 

 

Avv. Francesco Barletta

Studio Legale Barletta

 

 

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