La minore età
Studio Legale Barletta
ATTI E CONTRATTI STIPULATI DAL MINORE
Solo con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere personalmente atti di autonomia negoziale (ad esempio vendere un immobile, comprare l'auto, prendere una casa in locazione, accendere un mutuo bancario, ecc.).
Prima del compimento dei 18 anni, quindi, il minore non può compiere da solo atti di autonomia negoziale.
Cosa succede dunque se il minore, nonostante il divieto di cui si è parlato innanzi, dovesse autonomamente stipulare un contratto?
In questo caso il contratto sarebbe annullabile.
Questo significa che il genitore del minore (prima dei 18 anni), oppure il minore stesso (una volta compiuti i 18 anni), potrebbero agire in giudizio per far dichiarare l'annullamento del contratto.
Insieme all'annullamento del contratto si può chiedere la restituzione di tutto quanto conferito dal minore.
L'annullamento può essere chiesto entro 5 anni da quando il minore raggiunge la maggiore età.
La legge quindi tutela il minore contro i rischi di un atto assunto incautamente, il quale può arrecare pregiudizio alla sua persona o al suo patrimonio.
Esistono tuttavia delle eccezioni al principio summenzionato.
Rimane infatti valido il contratto di lavoro stipulato autonomamente dal minore ultrasedicenne (in questo caso il minore può anche agire autonomamente in giudizio per far valere i diritti nascenti dal contratto).
Rimane altresì valido il riconoscimento di figlio naturale (cioè avuto al di fuori del matrimonio) effettuato autonomamente dal minore ultrasedicenne.
Rimangono validi gli atti compiuti dal minore nel caso in cui lo stesso abbia occultato la propria minore età, attraverso raggiri idonei a trarre in inganno le persone con cui ha contrattato (questa ipotesi si verifica ad esempio quando il minore falsifica il proprio documento di identità).
Infine rimangono validi i contratti, stipulati autonomamente dal minore, che siano necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana, es.:
Sempre più frequentemente, inoltre, la legge prevede che il minore, se dotato di capacità di discernimento, abbia il diritto di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari ed amministrativi nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE
Può verificarsi l'ipotesi in cui il minore abbia un proprio patrimonio (es. un immobile ricevuto in eredità o donazione).
In questo caso chi gestisce il patrimonio del minore?
Secondo la legge, il patrimonio del minore dovrà essere gestito dai suoi genitori.
In proposito occorre però distinguere.
Se l'atto di gestione è di ordinaria amministrazione (nel senso che non comporta un rischio per l'integrità del patrimonio del minore, come ad esempio la riscossione di un canone di locazione), potrà essere compiuto da ciascun genitore, anche separatamente.
Se invece l'atto di gestione è di straordinaria amministrazione (nel senso che può incidere in modo rilevante sulla struttura e/o sulla consistenza del patrimonio, come ad esempio la decisione di vendere o dare in locazione un immobile del minore), dovrà essere compiuto da entrambi i genitori, di comune accordo.
Ma ciò non basta.
Infatti, per compiere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (es. vendita di beni del minore, concessione di ipoteca su beni del minore, accettazione di eredità e donazioni da parte del minore, stipula di locazioni ultranovennali, ecc.), è necessario che i genitori ottengano, preventivamente all'atto da compiere, un'autorizzazione da parte del giudice (cosiddetta autorizzazione del giudice tutelare).
Scopo dell'autorizzazione è quello di verificare che l'atto di gestione corrisponda agli interessi del minore.
Cosa succede se i genitori compiono un atto eccedente l'ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice tutelare?
In questo caso l'atto è annullabile.
L'annullamento potrà essere chiesto dal minore, una volta divenuto maggiorenne, oppure dagli stessi genitori.
Se uno dei genitori è deceduto o è impossibilitato ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio (ad esempio a causa della lontananza), il patrimonio del minore sarà gestito dall'altro genitore.
Se invece entrambi i genitori sono deceduti o sono impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, il patrimonio del minore sarà gestito da un tutore.
Il tutore viene nominato dal giudice tutelare.
Il giudice tutelare nominerà tutore la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale.
In mancanza di questa designazione, il giudice tutelare sceglierà preferibilmente il tutore tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti od affini del minore.
Il tutore dovrà ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare per:
Il tutore dovrà invece ottenere l'autorizzazione del tribunale per:
L'autorizzazione del tribunale è data su parere del giudice tutelare.
RICAPITOLANDO, COSA SI PUO' FARE
SPORTELLO DI CONSULENZA
Lo Studio Legale Barletta ha istituito uno sportello di consulenza in materia di atti e contratti stipulati dal minore, oltre che di gestione del patrimonio del minore.
Personale qualificato è a disposizione per:
In un'ottica interdisciplinare, lo Studio si avvale inoltre della collaborazione con una professionista Psicologa e con una professionista Pedagogista che:
Avv. Francesco Barletta
Studio Legale Barletta
Clicca “mi piace” o chiama senza alcun impegno.
Lo Studio Legale Barletta eroga prestazioni sull'intero territorio nazionale..